Art. 3.
(Destinatari).

      1. Ai fini della presente legge si considerano disabili intellettivi e relazionali coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale oppure disturbi generalizzati dello sviluppo o le altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale, che determinano un handicap a grave rischio di emarginazione.